Poliziotto partecipante a Temptation Island non licenziato: la collaborazione riconosciuta “occasionale”

Il Tar annulla il licenziamento del poliziotto partecipante a Temptation Island, riconoscendo la collaborazione come “occasionale” e non in conflitto con il servizio.

Poliziotto partecipante a Temptation Island non licenziato, collaborazione riconosciuta come occasionale
Poliziotto partecipante a Temptation Island non licenziato, collaborazione riconosciuta come occasionale

Il Tar Lazio ha annullato il licenziamento del poliziotto che aveva partecipato all’edizione 2024 di Temptation Island, riconoscendo la sua collaborazione con la produzione televisiva come “occasionale” e non in conflitto con il servizio. L’agente, che aveva ricevuto un compenso di 2.000 euro, ha continuato a svolgere le sue funzioni nella Polizia di Stato senza alcuna conseguenza sul suo ruolo istituzionale. La decisione è arrivata dopo che i giudici amministrativi hanno accolto il ricorso dei difensori del poliziotto, che avevano già ottenuto una sospensiva del provvedimento di decadenza dall’impiego. La sentenza ha confermato che la partecipazione non violava i vincoli di esclusività e di lealtà che caratterizzano l’impiego pubblico.

La partecipazione non ha creato conflitti di interesse

I giudici hanno sottolineato che la partecipazione alle registrazioni della trasmissione tv, avvenuta a fine agosto 2024 in un resort in provincia di Catania e in una giornata di ottobre per la puntata “un mese dopo”, non può essere considerata un’attività in conflitto con il servizio. “Appare arduo qualificare un’attività così limitata nel tempo nei termini di un’attività imprenditoriale, professionale o lavorativa alternativa, idonea ad avere stabili ripercussioni sul servizio nella Polizia di Stato”, ha scritto il collegio presieduto da Daniele Dongiovanni. La collaborazione, pur se remunerata, è stata definita come un’attività “occasionale” e non legata a obblighi di lavoro o prestazioni che ne avrebbero determinato un impatto sul servizio.

Il contratto tra l’agente e la produzione televisiva prevedeva un corrispettivo una tantum di 2.000 euro, senza alcun obbligo di collaborazione o prestazioni che ne avrebbero determinato un assoggettamento a poteri datoriali o forme di parasubordinazione. I giudici hanno rimproverato al Viminale di non aver acquisito il contratto, nonostante l’indubbia rilevanza che aveva ai fini della corretta qualificazione dell’attività contestata. “Il mancato approfondimento degli aspetti negoziali ed economici della collaborazione ha determinato un travisamento dei fatti, che vizia insanabilmente il provvedimento”, hanno sottolineato i giudici.

La sentenza riconosce la legittimità della collaborazione

La decisione del Tar ha riconosciuto che la partecipazione al programma non ha violato il vincolo di esclusività e di lealtà che caratterizza l’impiego pubblico. I legali del poliziotto, gli avvocati Luigi De Filippis e Giovanni Micera, hanno espresso soddisfazione per la sentenza, che ha confermato la legittimità della sua attività e la sua continuità nel servizio. La sentenza rappresenta un importante riconoscimento del limite tra attività privata e servizio pubblico, anche quando questa ultima è remunerata.

La collaborazione, pur se limitata nel tempo e non legata a obblighi di lavoro, è stata considerata compatibile con il ruolo istituzionale dell’agente. Il collegio ha sottolineato che non esistevano elementi sufficienti per qualificare l’attività come un’attività imprenditoriale o professionale alternativa. La sentenza ha anche rimproverato al Viminale di non aver approfondito i termini del contratto, che prevedeva solo obblighi di protezione e non di prestazioni o collaborazione. La partecipazione non ha creato conflitti di interesse né ha influenzato le attività dell’agente nel servizio pubblico.