Lavoratrice licenziata a 27 giorni dal matrimonio, il Tribunale ordina il reintegro
Lavoratrice licenziata a 27 giorni dal matrimonio, il Tribunale ordina il reintegro

Lavoratrice licenziata a 27 giorni dal matrimonio, l’azienda ha dichiarato di non sapere delle nozze. Il Tribunale di Verona ha però annullato il licenziamento e ordinato il reintegro immediato. La donna, assunta nel dicembre 2019 e passata a tempo indeterminato nel febbraio successivo, lavorava part-time nella filiale abruzzese. Il 18 giugno 2025 la società le ha comunicato l’intenzione di chiudere l’unità locale per esternalizzare la contabilità, proponendole un trasferimento nella sede principale di Povegliano Veronese. A nulla è servita la difesa aziendale, che ha sostenuto di non essere a conoscenza del matrimonio e di aver agito per ragioni riorganizzative.
La protezione legale del matrimonio
Il Tribunale di Verona ha chiarito che la normativa tutela le lavoratrici che si sposano nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione del matrimonio. Tale protezione opera in automatico e prescinde dal fatto che il datore di lavoro ne fosse effettivamente a conoscenza. La donna, sposata il 28 giugno 2025, aveva presentato la richiesta formale per il congedo matrimoniale il 7 luglio. L’azienda, sollecitando il trasferimento senza ricevere risposta, ha firmato il licenziamento il 22 luglio, consegnato il 25 luglio, a esattamente 27 giorni dal matrimonio.
La normativa non permette deroghe per motivi di riorganizzazione. L’azienda aveva sostenuto che il piano di ristrutturazione fosse iniziato prima delle nozze e che la decisione non avesse alcun legame con la vita privata della dipendente. Il Tribunale ha smontato questa tesi, evidenziando che la protezione legale del matrimonio è un diritto automatico e non dipende dal consenso del datore di lavoro.
Il ricorso e la sentenza del Tribunale
La dipendente ha impugnato il provvedimento, ma l’azienda ha sostenuto che il piano di ristrutturazione fosse iniziato prima delle nozze e che la decisione non avesse alcun legame con la vita privata della dipendente. Il Tribunale ha smontato questa tesi, evidenziando che la normativa non permette deroghe per motivi di riorganizzazione. Disposto il reintegro, il recesso è stato dichiarato nullo e l’azienda è stata ordinata a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro. La dipendente ha diritto al risarcimento del danno. Alla dipendente spetterà anche il risarcimento del danno, con il pagamento delle retribuzioni maturate dal recesso al rientro effettivo e il versamento dei relativi contributi previdenziali. La vicenda ha suscitato amarezza e indignazione, con la dipendente che ha definito la situazione “surreale” e affermato di non aver potuto difendersi.
- La donna, assunta nel dicembre 2019, lavorava part-time a Casoli (Chieti).
- Il 18 giugno 2025 l’azienda le ha comunicato l’intenzione di chiudere l’unità locale.
- Il 22 luglio 2025 è stato firmato il licenziamento, consegnato il 25 luglio.
- Il Tribunale di Verona ha dichiarato nullo il licenziamento e ordinato il reintegro.
La sentenza del Tribunale ha confermato che la normativa tutela le lavoratrici che si sposano nel periodo compreso tra la richiesta delle pubblicazioni e un anno dopo la celebrazione del matrimonio. Tale protezione opera in automatico e prescinde dal fatto che il datore di lavoro ne fosse effettivamente a conoscenza. La dipendente, dopo quasi sei anni di servizio, ha visto il suo lavoro minacciato a causa di un licenziamento avvenuto a 27 giorni dal matrimonio. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto della donna e ha ordinato il reintegro, con il risarcimento del danno.
