Congedo di maternità 2026: durata, indennità e diritti della lavoratrice

Informazioni dettagliate sul congedo di maternità 2026, durata, indennità e come fare domanda all’Inps.

Lavoratrice in congedo di maternità riceve indennità e tutela del posto di lavoro
Lavoratrice in congedo di maternità riceve indennità e tutela del posto di lavoro

Il congedo di maternità 2026 è un periodo di astensione obbligatoria per le lavoratrici, previsto dal Decreto Legislativo 151 del 2001, noto come “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità”. La durata complessiva del congedo è di cinque mesi, durante i quali la lavoratrice ha diritto a un’indennità economica sostitutiva della retribuzione. Questo periodo è finalizzato a tutelare la salute della madre e del neonato, garantendo un sostegno economico e la continuità dell’occupazione.

Indennità e durata del congedo

Secondo l’articolo 16 del Decreto Legislativo 151 del 2001, la durata complessiva del congedo di maternità è di cinque mesi. La fruizione è generalmente ripartita in due mesi prima della data presunta del parto e tre mesi dopo la nascita. Tuttavia, la normativa prevede flessibilità, permettendo di posticipare l’inizio dell’astensione o di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita. Questa opzione richiede l’assenso del medico specialista e del medico competente, che attestano che la scelta non arreghi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

La durata del congedo può essere modificata se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta. In tal caso, i giorni non goduti prima della nascita si sommano al periodo successivo. L’indennità economica spetta al 80% della retribuzione media globale giornaliera per i primi tre mesi, e al 30% per i successivi sei mesi, purché siano fruiti entro i sei anni di vita del figlio. Una novità del 2026 permette di utilizzare i mesi di congedo fino al compimento dei quattordici anni del figlio, anziché fino a dodici anni.

Procedura per la domanda all’Inps

Per accedere alle tutele previste, la lavoratrice deve presentare la domanda all’Inps prima dell’inizio del congedo e entro i termini stabiliti. La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica, tramite il portale dell’Inps, utilizzando SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi. L’accesso all’assistenza dei patronati è altresì disponibile. A corredo della richiesta, è necessario il certificato medico di gravidanza, trasmesso telematicamente da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Dopo il parto, entro trenta giorni dalla nascita, la lavoratrice deve comunicare all’Inps la data effettiva del parto e il codice fiscale del neonato, aggiornando la domanda sul portale o inoltrando una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445. Contestualmente, la dipendente consegna al datore di lavoro la ricevuta della domanda e il certificato di nascita per consentire la corretta elaborazione dei cedolini paga.

Il congedo di maternità è un periodo di tutela legale, durante il quale la lavoratrice è protetta dal licenziamento. L’articolo 54 del Decreto Legislativo 151 del 2001 sancisce il divieto di licenziamento della lavoratrice dall’inizio dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. Il licenziamento intimato in questo periodo è nullo, salvo casi di colpa grave, cessazione dell’attività aziendale, scadenza del contratto a termine o esito negativo della prova.

La durata del congedo è di cinque mesi, ma può essere modificata in base alla data effettiva del parto. La normativa prevede flessibilità nella fruizione, permettendo di posticipare l’inizio dell’astensione o di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto, entro i cinque mesi successivi alla nascita. Questa opzione richiede l’assenso del medico specialista e del medico competente, che attestano che la scelta non arreghi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.