Tar Lombardia: Bluestone non paga 1,3 milioni di oneri di urbanizzazione per Park Tower
Il Tar dà ragione a Bluestone: niente conguaglio da 1,3 milioni per Park Tower a Milano.

Il Tar Lombardia ha accolto il ricorso presentato da Bluestone e ha annullato la richiesta del Comune di Milano di un conguaglio di circa 1,3 milioni di euro per l’area delle Park Tower di via Crescenzago. La decisione, resa nota il 7 agosto 2026, ha rigettato la richiesta avanzata da Palazzo Marino nell’ottobre 2025, considerandola presentata troppo tardi e con valori aggiornati successivamente. La sentenza rappresenta un ulteriore passo nella lunga vicenda giudiziaria che coinvolge il settore immobiliare milanese da quasi quattro anni.
Agevolazioni per rigenerazione urbana
Secondo i giudici, le agevolazioni previste per la rigenerazione urbana possono essere applicate anche a progetti che trasformano edifici esistenti, come magazzini e strutture industriali dismesse, in nuovi complessi residenziali, indipendentemente dalla qualificazione formale dell’intervento come “ristrutturazione edilizia” o “nuova costruzione”. La sentenza ha inoltre riconosciuto a Bluestone la possibilità di ottenere una rivalutazione di alcune agevolazioni sugli oneri, con un potenziale rimborso di circa 66mila euro. Le Park Tower, realizzate nell’area del Parco Lambro, erano state inizialmente qualificate come ristrutturazione edilizia di un vecchio magazzino-deposito. Successivamente, la società aveva presentato una Scia in variante trasformando l’intervento in nuova costruzione. Il Comune aveva richiesto un conguaglio sulle monetizzazioni delle aree a standard, applicando i nuovi valori approvati alla fine del 2025, che avevano aumentato sensibilmente il peso economico degli oneri immobiliari dopo 27 anni di tariffe rimaste ferme.
Termini non rispettati
Il Tar ha stabilito che la richiesta del Comune era arrivata fuori tempo massimo. L’amministrazione avrebbe potuto intervenire entro i termini previsti dalla legge, mentre il conguaglio è stato chiesto quando erano ormai scaduti sia il termine per esercitare il potere inibitorio sulla Scia sia quello per l’autotutela sul titolo edilizio. Il titolo edilizio si era perfezionato nel luglio 2020, e l’eventuale richiesta di maggiori somme avrebbe dovuto essere avanzata entro il luglio 2021.
La sentenza ha inoltre affrontato il tema degli sconti sugli oneri per gli interventi di demolizione e ricostruzione. Palazzo Marino dovrà valutare caso per caso l’applicazione dei regimi agevolati previsti dalla normativa regionale e nazionale per gli interventi che favoriscono il recupero di aree già urbanizzate e il contenimento del consumo di suolo. La vicenda è in connessione con il processo penale in corso, in cui la Corte dei Conti aveva assolto tre funzionari comunali lo scorso luglio. La decisione del Tar rappresenta un ulteriore sviluppo in una serie di pronunce recenti che hanno accolto le ragioni di imprese e operatori nel settore immobiliare milanese.
