La madre iscrive il figlio a scuola privata senza consultare l’ex marito, la Cassazione dà ragione a lei
Una madre iscrive il figlio a scuola privata senza avvisare l’ex marito, la Cassazione dà ragione a lei.

Una madre ha iscritto il figlio a una scuola privata senza avvisare l’ex marito, poi ha chiesto a lui di pagare la quota. L’uomo ha presentato un ricorso, ma la Corte di Cassazione ha accolto la posizione della madre. Il caso riguarda una coppia separata da tempo, con un figlio maggiorenne ma ancora a carico della famiglia. La madre ha sostenuto le spese per cure odontoiatriche e retta scolastica, senza consultare l’ex coniuge, che si è rifiutato di rimborsare la quota di sua competenza. La Cassazione ha stabilito che il padre non è obbligato a un accordo preventivo per spese come quelle scolastiche o mediche, purché siano necessarie e compatibili con la situazione economica della famiglia.
La scelta unilaterale non annulla il diritto al rimborso
La Corte di Cassazione ha chiarito che il genitore con cui vive il figlio non deve necessariamente informare l’altro per ogni spesa. Tuttavia, in casi di spese straordinarie, come quelle di particolare rilevanza o imprevedibilità, il consenso può essere necessario. Nel caso esaminato, la madre ha sostenuto le spese per la scuola privata e per cure odontoiatriche, documentando la necessità e la compatibilità con le condizioni economiche della famiglia. La Corte d’Appello aveva già stabilito che la scuola privata poteva favorire l’ingresso del ragazzo nel mondo del lavoro, e che la spesa era legittima. La Cassazione ha confermato questa valutazione, ritenendo che il ricorso del padre non fosse giustificato.
Secondo il padre, la scelta unilaterale della madre violava il principio di bigenitorialità, che prevede la collaborazione tra i genitori per la gestione dei figli. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che il principio non implica un obbligo di consenso per ogni spesa. Il genitore che vive con il figlio ha la responsabilità di gestire le spese quotidiane, purché siano necessarie e non eccessive. La Corte ha sottolineato che il giudice deve valutare di volta in volta se la spesa risponde all’interesse del figlio e se è compatibile con le condizioni economiche della famiglia.
Le spese straordinarie richiedono un maggiore controllo
La Cassazione ha anche chiarito che, per le spese straordinarie, il consenso dell’ex coniuge può essere necessario. Tuttavia, l’assenza di un accordo preventivo non implica automaticamente l’esclusione dal rimborso. Il giudice deve valutare se la spesa è necessaria e se risponde all’interesse del figlio. Nel caso in esame, la scuola privata e le cure odontoiatriche sono state ritenute necessarie, e la spesa è stata considerata legittima. La Corte ha sottolineato che il genitore che vive con il figlio ha la responsabilità di gestire le spese, ma non ha il diritto di decidere in modo unilaterale senza alcun controllo da parte dell’altro genitore.
Il ricorso del padre è stato rigettato, e dovrà pagare anche 2mila euro di spese processuali. La Cassazione ha confermato che il padre non ha diritto a un rimborso automatico per spese non concordate, ma solo se queste sono state valutate come necessarie e compatibili con la situazione economica della famiglia. Il caso ha messo in luce come, in certi contesti, la scelta unilaterale di un genitore non annulli il diritto al rimborso, purché siano rispettate le condizioni di legittimità.
