Un magrebino negato la cittadinanza italiana per legami con radicalismo islamico
Un magrebino viene negata la cittadinanza italiana per legami con radicalismo islamico, sentenza del Tar del Lazio.

Un magrebino di origine algerina ha visto negata la richiesta di cittadinanza italiana, a causa di legami con movimenti di radicalismo islamico, come ha stabilito il Tar del Lazio. La sentenza, depositata il 7 agosto 2026, ha respinto il ricorso del nordafricano contro il ministero dell’Interno. L’uomo, che ha famiglia, lavoro e permesso di soggiorno europeo con durata illimitata, non potrà ottenere la cittadinanza italiana, poiché sul suo conto «sono emersi elementi che non consentono di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica». Tra i motivi, la frequentazione di persone che aderiscono a una visione di radicalismo religioso in Veneto, con rischio di ripercussioni anche nei rapporti internazionali.
Legami con radicalismo islamico e valutazione dei servizi di sicurezza
Secondo la sentenza, il magrebino ha fatto parte di un gruppo di connazionali, alcuni dei quali emersi in ambito investigativo relativo al radicalismo islamico, che hanno contribuito a fondare l’associazione «Consiglio Islamico di Verona». Inoltre, ha presentato una richiesta di assunzione, ai fini della regolarizzazione sul territorio nazionale, nei confronti di un altro straniero di origini nordafricane, già in passato attenzionato e segnalato per simpatie verso movimenti di estremismo religioso. I giudici del Tar hanno espresso «perplessità sulla sostenibilità» di un contratto per impiego domestico pagato 4,62 euro all’ora da parte dell’algerino nella veste di datore di lavoro, che a sua volta ha una retribuzione lorda oraria di 7,97 euro.
Il ministero dell’Interno ha fornito in aula un plico «riservato e sigillato», contenente informazioni coperte da riservatezza. I magistrati hanno sottolineato che tali atti, provenienti da organismi preposti ai servizi di sicurezza dello Stato, sono di fonte ufficiale e raccolti nell’esercizio delle funzioni istituzionali. «Sulla cui attendibilità non è dato ragionevolmente dubitare», ha affermato il Tar. Inoltre, i giudici hanno ritenuto infondata l’accusa dell’uomo alle autorità «di interferire sulla libertà di professare la propria fede religiosa e di frequentare un luogo di culto», in quanto è in gioco «l’esigenza di salvaguardare i valori fondanti il nostro ordinamento».
Radicalismo islamico e definizione di pericolosità
La sentenza ha citato le indicazioni fornite dalle relazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla politica dell’informazione della sicurezza, sottolineando che il radicalismo religioso «rappresenta un fenomeno politico-ideologico, volto a trasformare radicalmente la Società e lo Stato e può, a tal fine includere l’uso della violenza o del terrorismo, caratterizzandosi quindi per la presenza di una forte dimensione militante e rivoluzionaria». Al contrario, il fondamentalismo evocato dal ricorrente «indica una posizione teologica e sociale conservatrice, che può esistere senza terrorismo e violenza».
Non basta infatti che l’interessato affermi di non essere un soggetto pericoloso: «La delicatezza delle questioni in gioco, fra cui anche il rischio di ripercussioni nei rapporti internazionali a causa di atti commessi da un cittadino italiano nei confronti di Paesi terzi, giustifica pienamente l’utilizzo di parametri rigorosi nell’accertamento dell’assenza di pericolosità». L’uomo ha dichiarato di ambire a diventare italiano anche al fine di trasferirsi in un altro Stato dell’area UE, «per avere maggiori possibilità lavorative per sé e, in prospettiva, anche per i propri figli».
Il ricorso è stato respinto e l’uomo ha già avviato un’impugnazione a Roma, dove il Tribunale amministrativo regionale ha disposto un’istruttoria. La sentenza è appellabile in Consiglio Stato. Il caso ha suscitato dibattito su come vengono valutati i rischi per la sicurezza nazionale e internazionale in relazione a richieste di cittadinanza per immigrati con background religioso specifico.
