Nota spese ufficio: ora rimborsano anche il tragitto casa-lavoro | Benzina e mezzi pubblici tutto a carico dell’azienda
Con la nota spese adesso ti rimborsano anche il tragitto casa-lavoro. Il frutto di un costo troppo eccessivo da sostenere.
Ebbene sì, oggi ci rivolgiamo proprio a te che sappiamo quanti chilometri fai per andare a lavoro ogni giorno. In effetti, proprio come te che ci stai leggendo ce ne sono molti altri e siamo certi che non sia una situazione semplice da sopportare.
A tutti gli effetti la cosa migliore sarebbe che si potesse avere tutti il lavoro proprio lì, sotto casa. Peccato che non è possibile accontentare tutti e alla fine ci sono i soliti pendolari di turno che nella migliore delle ipotesi si fanno una mezz’oretta di auto per andare e tornare.
Ovviamente l’aumento del costo della benzina non ha fatto altro che innalzare anche la spesa per quello che riguarda gli importi spesi. Ma siamo sicuri che il gioco vale la candela? Quante volte vi è capitato che per un costo troppo eccessivo di trasferta si è rinunciato al lavoro. La situazione è aggravata, purtroppo, dalla mancanza di collegamenti con i mezzi pubblici, carenti in moltissime città della penisola.
Una situazione a cui occorre trovare una soluzione e forse ce la offre la giurisprudenza.
Il rimborso per il tempo passato in automobile
Sono moltissimi i lavoratori che passano tanto tempo sulla propria automobile per poter andare a lavoro. Sono proprio loro che ne richiedono un proporzionale rimborso a cui ci si chiede se si ha effettivamente il diritto. Ma occorre fare un’importante distinzione. Quando si parla di tragitto casa-lavoro ci si riferisce a qualcosa di completamente differente dal rimborso chilometrico
Il secondo spetta al lavoratore quando si reca a lavoro in una sede diversa da quella usuale, ci si sposta per particolari mansioni e lo si fa con un mezzo proprio. Le condizioni devono presentarsi tutte e tre contemporaneamente.
Cosa succede per il tragitto casa-lavoro?
La realtà è che purtroppo, da contratto, non è previsto alcun rimborso per quello che riguarda le spese sostenute per tale spostamento. Con la sentenza C-266 emessa nel 2014 è stato però presa in considerazione un’eccezione, ovvero che si deve provvedere al rimborso nel caso in cui il lavoro venga svolto da dipendenti che non hanno una sede fissa.
In questo specifico caso si ha diritto al rimborso che saranno poi regolarmente tassati in termini IRPEF e ai fini INPS.