Convivente: da oggi riconosciuto come familiare a tutti gli effetti | Le implicazioni economiche che questo nuovo diritto comporta
Novità per quanto riguarda le coppie conviventi di fatto: una serie di risvolti dopo le considerazioni giuridiche.
Fino a poco tempo fa le coppie conviventi non godevano nessuno dei diritti e né dovevano rispettare oneri implicati nella situazione familiare: è stata, però, dichiarata la illegittimità costituzionale degli artt. 230-bis c.c. e 230-ter c.c. in materia di impresa familiare con una sentenza della Corte Costituzionale pronunciata quest’anno.
Questo porta a una serie di cambiamenti dal unto di vista economico-giuridico per i conviventi: gli articoli in questione, infatti, disciplinano rispettivamente l’impresa familiare e i diritti del convivente che presta la propria attività lavorativa all’interno della stessa impresa familiare.
La questione si è posta quando la Corte di Cassazione si è trovata a dover emanare una sentenza in merito a una situazione che vedeva in una delle parti la costituzione di una convivente di fatto che arrogava il proprio diritto a percepire la propria quota di liquidazione di una società familiare dopo la morte del convivente.
La convivente aveva quindi agito nei confronti dei figli e coeredi dell’uomo venuto a mancare per potersi vedere riconosciuta questa quota in liquidazione. A questo punto è dovuta intervenire la Corte di Cassazione che a sua volta si è trovata costretta a dover chiamare in causa persino la Corte Costituzionale per chiarire alcuni aspetti degli articoli sopra descritti.
La sentenza della Cassazione: novità per i conviventi di fatto
Bisogna partire dalla considerazione della definizione di “convivente” dal punto di vista giuridico che è la seguente. I conviventi di fatto sono descritti ai sensi dell’art. 1, comma 36, della legge sulle unioni civili, come “due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale”. In merito al caso sopra descritto, però, il Tribunale aveva inizialmente respinto la richiesta della convivente, in quanto non in possesso dei medesimi diritti di un familiare.
Allora la parte costituita si era appellata alla “la mancata considerazione (da parte del giudice) delle mutate sensibilità sociali in materia di convivenza more uxorio, oltre che delle aperture della giurisprudenza sia di legittimità e sia costituzionale”
La sentenza finale della Corte di Cassazione
Una volta che la Corte di Cassazione ha tenuto in considerazione quanto detto dalla convivente di fatto e ha presentato la questione della legittimità degli articoli in oggetto alla Corte Costituzionale, questa è intervenuta in materia come già detto.
La Consulta, però, ha anche precisato che rimangono sostanziali differenze tra familiare e convivente per quanto riguarda i diritti fondamentali dell’individuo, in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione.