Pompa di benzina, non lasciarti tentare dell’errore del distributore | Anche se non è tuo ci vai di mezzo fino al collo | Lo scrive nero su bianco l’art. 640 del codice penale
L’errore al distributore che molti automobilisti sottovalutano. L’art. 640 del codice penale parla chiaro, ci vai di mezzo pesantemente.
Le app sono una svolta, in tutti i campi. Specialmente in quello della benzina, tallone d’Achille di un’intera nazione, la nostra. Le applicazioni ci possono far risparmiare indicandoci il miglior prezzo nei paraggi, ma non basta a contrastare il caro carburante.
Già, hai mai pensato a cosa succede se, ricercando il risparmio nei meandri del caro-benzina, scovi il distributore di benzina che espone un prezzo clamorosamente basso, con il carburante a 0,20 centesimi anziché a due euro?
La pompa di benzina non è un’e-commerce dove si possono trovare sconti, occasioni, promo dal prezzo notevolmente più basso: se si trova un costo tanto stracciato rispetto alla media, non ci sono tante alternative: c’è stato sicuramente un errore da parte del responsabile del distributore.
E qui sorge un dubbio: è lecito fare il pieno approfittando di quel prezzo anomalo? E ancora: ci sono conseguenze legali? Un automobilista che approfitta di questo clamoroso errore, può essere perseguito a norma di legge?
Benzina dal costo anomalo, cosi si è perseguibili a norma di legge?
Tutto queste risposte sono normali. Normale come la risposta: no. In primis, infattii, non può essere contestato nessun furto. Perché? Perché il codice penale punisce il soggetto che si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri. Stop.
Se hai avuto la fortuna di fare rifornimento pagando molto meno del previsto è difficile ipotizzare, che fa rima con dimostrare, che un automobilista abbia sottratto carburante al distributore e, di conseguenza sia perseguibile penalmente.
Nessuna truffa, lo dice il codice penale
È il codice penale ad assolvere quell’automobilista che beneficia di un costo notevolmente ridotto di benzina. Perché? Perché non c’è nessuna truffa in atto. Lo dice l’articolo 64 c.p. del codice penale, secondo cui è punibile chi induce qualcuno in errore con artifici e raggiri, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
In questo caso, la truffa non c’è perché è assente un elemento cardine della truffa stessa, ossia l’induzione in errore. Come può un automobilista essere colpevole se il rivenditore, suo malgrado, ha messo a disposizione del pubblico un prezzo della benzina, più o meno, chiaramente più basso e per questo anomalo? Il responsabile ha sbagliato e si assume i rischi di quell’errore. Parola del diritto penale.