Condono edilizio, con la nuova legge scavalli Amministrazione Pubblica e seccature varie, devi solo informare dei lavori
Svolta epocale in tema di condoni edilizi: il cavillo legale regala una nuova tutela ai cittadini che presentano istanza.
Il condono edilizio è una misura normativa che permette di regolarizzare gli abusi edilizi, ovvero le costruzioni realizzate in violazione delle leggi urbanistiche. Attraverso tale procedura, i proprietari degli immobili possono ottenere la sanatoria degli abusi commessi, evitando così gravose sanzioni e demolizioni.
Per poter ottenere il condono, è necessario presentare all’Autorità competente una domanda, e conferire un’oblazione pecuniaria, che varia a seconda del tipo e della gravità dell’abuso.
Una nuova sentenza del TAR del Lazio, inoltre, ha stabilito che, in caso di mancato accoglimento della richiesta, si applica il principio del silenzio-assenso, in modo da tutelare il cittadino dall’eventuale comportamento inerte della Pubblica Amministrazione.
Lo stabilisce la sentenza 1 febbraio 2024 n. 1991 emessa dal TAR del Lazio, tutti i dettagli nel paragrafo successivo.
La nuova sentenza del TAR snellisce l’iter di approvazione delle istanze di condono
La sentenza 1 febbraio 2024 n. 1991 in tema di abusi edilizi e sanatorie stabilisce il termine di 24 mesi dalla presentazione della richiesta affinché maturi il cosiddetto silenzio-assenso. Tale condizione è definita dalla normativa come segue: “Il silenzio dell’Amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide“.
In buona sostanza, quindi, il richiedente deve considerare la domanda approvata anche qualora non abbia ricevuto una conferma esplicita entro i 24 mesi intercorsi dalla richiesta di condono. È necessario ovviamente corredare la domanda con le specifiche circa i lavori previsti per rimediare agli abusi e i tempi per la loro realizzazione, in modo da facilitare gli eventuali controlli dell’Amministrazione comunale. Sono previsti però alcuni casi di esclusione: il silenzio-assenso non opera per gli atti e i procedimenti finalizzati alla tutela del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, per quelli rilasciati dalle Amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, alla salute e alla pubblica incolumità.
L’applicazione del silenzio-assenso nei condoni edilizi
L’applicazione del silenzio-assenso si perfeziona decorso il termine perentorio di 24 mesi dalla data di presentazione della domanda di sanatoria, ed è vincolata dal pagamento dell’oblazione dovuta. Inoltre, occorre l’acquisizione della prova da parte del Comune interessato della ricorrenza dei requisiti soggettivi e oggettivi stabiliti dalle specifiche disposizioni di settore.
Per presentare una domanda di condono, occorre fornire la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, la documentazione fotografica e un elaborato grafico contenente gli elementi necessari per la determinazione dell’opera abusiva e l’eventuale atto unilaterale d’obbligo. Serviranno inoltre l’attestato del versamento dell’oblazione e della quota integrativa della stessa a favore della Regione, l’attestato di versamento del contributo di costruzione a favore del Comune e dei relativi diritti di segreteria.