Mutuo, non devi assolutamente pagarlo se fai parte di queste categorie: la sentenza legislativa è definitiva
Mutuo per la casa: la Corte di Cassazione ha dichiarato nulli i tassi che recepiscono i parametro Euribor tra settembre 2005 e maggio 2008.
La Corte di Cassazione ha decretato la nullità del tasso Euribor nel periodo che va da settembre 2005 a maggio 2008, per violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 della legge Antitrust.
Il cliente è quindi legittimato a chiedere (e ottenere) il ripristino delle condizioni legali anche se il soggetto mutuante non ha aderito all’intesa vietata.
L’Euribor è un tasso di riferimento per i mercati finanziari, e viene calcolato giornalmente: esso indica il tasso di interesse medio delle transizioni finanziarie in euro nelle principali banche europee.
Vediamo dunque un caso emblematico, pubblicato da “Studio Cataldi” online e in cui la Corte di Cassazione si è pronunciata infine a favore del richiedente.
Mutuo per la casa: la decisione della Corte di Cassazione
Nel caso in esame, la banca aveva ottenuto un decreto che ingiungeva alla società debitrice di saldare la somma complessiva di 81.149,08 euro, oltre alle spese legali per la procedura di ingiunzione. Lo società debitrice ha però fatto opposizione presso il Tribunale di Milano, e dopo il rigetto, si è rivolta direttamente alla Corte di Cassazione, che ha accolto il ricorso.
La Corte ha esaminato la validità delle clausole relative alla determinazione degli interessi che utilizzavano come parametro l’Euribor, accertando infine che essi erano stati oggetto di manipolazione, come accertato dalla Commissione Antitrust Europa. Tale organo ha infatti rilevato in data 4 dicembre 2013 una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 2 della legge Antitrust, e sanzionato alcuni istituti di credito che avevano creato un cartello per alterare la procedura di fissazione del prezzo di alcuni componenti dei derivati e del tasso Euribor.
La delibera della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, infine, ha dichiarato la nullità anche nel caso in cui l’istituto di credito risulti estraneo alla manipolazione in oggetto. Ha infatti deliberato: “Qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualsiasi forma essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 2 della legge Antitrust“.
Nel caso in esame, il ricorrente aveva invocato la nullità del tasso applicato nel contratto di leasing, in quanto determinato per relationem, facendo menzione al tasso Euribor stipulato con un accordo manipolativo della concorrenza da un certo numero di istituti bancari, come accertato dalla Commissione Antitrust Europea con decisione del 04/12/2013.